Art. 30.
(Conferimenti).

      1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
      2. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.
      3. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25 per cento dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Ministro della giustizia; in tale caso, il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.
      4. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 del codice civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
      5. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi eventualmente assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tale caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

 

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      6. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.